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Negoziazione assistita
Il D.L. 132/2014 (art. 6) permette ai coniugi che vogliano separarsi, sciogliere il matrimonio e divorziare, di regolare i loro rapporti futuri tramite un accordo stipulato in Negoziazione assistita.
L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il P.M., cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l'accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Il legale della parte ha l'obbligo di trasmettere il provvedimento adottato dal P.M. e l’accordo stipulato dalle parti interessate, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all'ufficio anagrafe).
Non è dovuto il contributo unificato al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica, né per ciascun grado del giudizio.
Non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale essendo la natura del procedimento non giurisdizionale .
Modalità di deposito e ritiro
L’accordo di separazione, i documenti allegati e la nota di presentazione, redatti secondo le linee guide e successiva integrazione di questa Procura, dovranno essere depositati in originale all’Ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica di Campobasso – 3° piano
Gli avvocati delle parti interessate riceveranno via PEC comunicazione del deposito del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero. Gli atti potranno essere ritirati nell’Ufficio sito al terzo piano, stanza n.29 - dr.ssa Cristina Palladino
Referente del servizio per eventuali altre informazioni:
dr.ssa Cristina Palladino
Tel. 0874.400293
PEC: affaricivili.procura.campobasso@giustiziacert.it
Legge n.162/14
Linee guida Procura di Campobasso
Integrazione linee guida - Circolare Ministero Giustizia n. 111198 del 29.07.2015