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Reati informatici

I reati informatici, sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico, cioè un personal computer, ovvero di un sistema telematico, cioè una rete di computers.

Il computer, infatti, può essere il bersaglio di un reato, ed in questo caso l’obiettivo di colui che commette l’illecito si ravvisa nel sottrarre o distruggere le informazioni contenute nella memoria dello stesso personal computer.

In altri casi, invece, il computer può costituire un mezzo per la commissione di reati, ad esempio nel caso di chi utilizzi lo stesso per la realizzazione di frodi.

Rispetto ai reati informatici, il legislatore è intervenuto con la lg. n. 547/93, per introdurre nuove figure di reato nel codice penale; con la lg. 269/98 e 38/2000 per punire la pedopornografia; con il d.lgs 196/2003 per punire la violazione della privacy; con la lg 128/2004 per la tutela del diritto d’autore; con due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi convertiti in legge, per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale; altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell’e-commerce, della proprietà industriale, e delle scommesse online.

Principali tipologie di attacco del "computer criminal":

  • intrusioni informatiche con varie finalità;
  • truffe a compagnie telefoniche;
  • utilizzo della Rete per il traffico di pedofilia;
  • duplicazione e traffico illecito di software;
  • attentato alla Rete o a singoli sistemi tramite virus;
  • installazione e/o utilizzo di strumenti per intercettare, registrare, impedire o modificare comunicazioni informatiche e telematiche.

Le fattispecie di reato previste dal codice penale sono:

la frode informatica (che consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto;

l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici;

la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ndr virus) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Viene sanzionato anche chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche;

installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche;

falsifica, altera o sopprime o falsifica la comunicazione informatica acquisita mediante l’intercettazione;

 distrugge, deteriora, cancella, dati, informazioni o programmi informatici;

La legge n. 547/1993, poi, ha anche novellato alcuni articoli del codice penale: ad esempio, con riguardo alla violazione e sottrazione di corrispondenza, dove si precisa che per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Le vittime di reati informatici posso rivolgersi alla Polizia Postale i cui Uffici sono ubicati a Campobasso in via San Giovanni, 55 (palazzo delle Poste Italiane)

http://www.poliziadistato.it/articolo/23393-Polizia_postale_e_delle_comunicazioni/

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice penale: artt. 640 ter, 615 ter, 615 quater, 615 quinques,  616  co. 4, 617 quater,  617 quinquies c.p;  617 sexies ; 635 bis; ecc.

Legge n. 547/1993   

Legge n. 48/2008 -  ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

D.L.vo n. 196/2003

Legge n. 128/2004