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Guida in Stato di Ebrezza
Il codice della strada, all’art. 186, recita: “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.”
Le conseguenze della violazione sono previste al comma 2 e sono le seguenti:
- qualora sia stato accertato nel conducente un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi/litro si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può variare da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 a cui si accompagna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
- qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) si applica l’ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/ l) si applica l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Nel caso poi di recidiva nel biennio la patente di guida è sempre revocata. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Se ci si oppone all'accertamento con l'etilometro per la verifica dell'ebbrezza, la legge prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si venga puniti con le medesime sanzioni penali previste per l'ipotesi grave (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno), oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore. Ritiro patente.
Se il conducente in stato di ebbrezza causa un incidente le sanzioni previste sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Quando il tasso alcolemico sia superiore ad 1,5 g/l la patente di guida é revocata.
Salvo il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia causato un incidente, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità. Esso consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni stipulate dalle amministrazioni locali interessate ed il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario é presente l’amministrazione interessata. Al seguente link http://www.tribunale.campobasso.it/ sono indicati i Comuni che hanno stipulato la convenzione con il Tribunale di Campobasso e presso i quali è possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata (1 mese di arresto equivale ad un mese di lavoro di p.u.). Se é stata data una pena pecuniaria, un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale ad € 250 (€ 1000 di ammenda equivalgono a 4 giorni di lavoro di p.u.). In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Lavoro di pubblica utilità - Decreto Ministero Giustizia 26 marzo 2011