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Misure alternative alla detenzione

RICHIEDERE UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

A seguito di emissione da parte del Pubblico Ministero dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione (ex art. 656 comma 5 c.p.p.) nel provvedimento è dato avviso, che può essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica, presso la Procura della Repubblica di Campobasso (Ufficio Ricezione Atti), a cura del condannato o del difensore istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione:

  •  Affidamento in prova al Servizio Sociale (47 L. 26 luglio 1975 n. 354)
  •  Detenzione domiciliare (47 - ter L. 26 luglio 1975 n. 354)
  •  Ammissione alla semilibertà (50, comma 1, L. 26 luglio 1975 n. 354)
  •  Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (90 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
  •  Affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari (94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Il condannato, contestualmente all’istanza di misura alternativa, deve dichiarare, a pena di inammissibilità, il proprio domicilio (ex art. 677 comma 2 bis c.p.p.).

Il condannato può rivolgersi all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) sito in Campobasso, via D’Amato n. 3/F (tel.: 0874/69511/129; fax 0874/69080; e-mail: uepe.campobasso@giustizia.it), per la corretta definizione della procedura e per l’assistenza nella compilazione della domanda.

Qualora non sia presentata istanza, l’esecuzione della pena avrà corso immediato e quindi sarà emesso ordine di carcerazione.